L’ammissione temporanea (T.A.) è un regime doganale speciale che consente l’ingresso di unità da diporto extra-Ue nel territorio dell’Unione in esenzione di dazi e IVA all’importazione al fine di poter utilizzare il mezzo di trasporto all’interno del territorio doganale Europeo a condizione che venga riesportato entro i termini stabiliti dalla normativa doganale dell’Unione.
Quando uno Yacht si trova all’interno del territorio unionale sotto regime di T.A. deve soddisfare i seguenti requisiti come stabilito dall’articolo 250 paragrafo 2 del CDU:
- Il titolare del regime (società armatrice e anche l’UBO) devono essere stabiliti in un paese terzo (fuori dal territorio doganale UE);
- Il bene deve essere univocamente identificabile e per quanto riguarda uno Yacht deve essere iscritto in un registro di bandiera extra-Ue;
- Lo Yacht non deve essere destinato a subire modifiche ad eccezione del normale deprezzamento/manutenzione.
In riferimento alla durata prevista entro la quale il bene può rimanere sotto tale regime doganale prima di essere riesportato, l’articolo 217 del RD prevede per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi, mentre l’articolo 251 paragrafo 4 del CDU stabilisce quale termine per l’appuramento del regime di ammissione temporanea: 24 mesi e solo in caso di “circostanze eccezionali” le autorità doganali possono concedere proroga al suddetto termine (paragrafo 3).
Sul punto è intervenuta la recente sentenza C-781/2023 del 12/12/2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) che in seguito ad un caso relativo all’importazione temporanea di un’auto da corsa immatricolata negli USA per effettuare alcune competizioni sportive nel territorio doganale UE, ha chiarito quanto segue:
- la proroga che consente il superamento del limite di 24 mesi fissato dall’articolo 251 par. 2 può essere autorizzata solo in presenza di “circostanze eccezionali” che dimostrino il mancato raggiungimento dell’obiettivo dell’uso autorizzato.
- al contrario NON è necessaria alcuna “circostanza eccezionale” per ottenere una proroga di termini più brevi eventualmente fissati dalle autorità doganali (ad esempio i 18 mesi per uno Yacht), in quanto rimane sufficiente dimostrare che la proroga è necessaria per raggiungere l’obiettivo dell’uso autorizzato in ogni caso inferiore a 24 mesi.
Più in generale, la Corte ha ricordato che non tutte le violazioni del regime dell’ammissione temporanea sono necessariamente rilevanti, dato che l’art. 124 CDU dispone l’estinzione delle violazioni che non costituiscono un tentativo di frode e che non hanno avuto “conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione”
MOORES ROWLAND PARTNERS -Dott. Ezio Vannucci
